Acquisto e vizi di costruzione

 

Salve.

sto acquistando un appartamento in costruzione da una società s.r.l.. Purtroppo la costruzione presenta alcuni difetti (una vistosa crepa nel muro della camera da letto, infiltrazioni d’acqua nel soffitto del bagno in mansarda, il serramento di una porta-finestra scheggiato, numerosi buchi da stuccare nei muri, ecc.) ed è in ritardo di oltre 1 anno (nel contratto preliminare la consegna era prevista per Ottobre 2001)

La mia domanda è questa: come posso tutelarmi dai difetti dovuti a lavori non eseguiti “ad arte”? Non avendo ancora firmato il rogito, cosa mi conviene fare? Quale potrebbe essere la clausola da inserire nel rogito per far si che i difetti rilevati siano sistemati? Posso richiedere un rimborso per il ritardo nella consegna?

Grazie mille per l’attenzione,

Dott. Mario Zara

 

Quando l'opera, come accade nel caso di immobili, è per sua natura di lunga durata, l’appaltatore deve fornire una garanzia estesa a un periodo di dieci anni dal compimento dell'opera stessa, per gravi difetti, rovina o pericolo di rovina dell'edificio causati da vizio del suolo o difetto di costruzione. Il termine di decadenza dell’azione è un anno dalla scoperta del vizio: non basta però una semplice denuncia, occorre agire in giudizio. La Cassazione (sentenza n. 1655/1986) ha chiarito che il momento della  "scoperta del vizio" non coincide con quello in cui il committente si accorge che esiste una qualsiasi anomalia, ma quello in cui ragionevolmente si consolida la certezza che il vizio o difetto è causato da una responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera.  In successive sentenze, ha affermato che la consapevolezza decorre nel momento in cui una perizia di un tecnico dà forti indizi sulla responsabilità dell'appaltatore.

Cosa può chiedere il committente? Ha tre possibilità. La prima è pretendere l'eliminazione del vizio, naturalmente a spese della ditta edile. Non è detto che debba essere la stessa  ditta che ha sbagliato a dover eseguire i lavori (Cassazione, sentenza n. 5103/1995) e il risarcimento può riguardare anche nuove, e più costose opere rispetto a quelle previste (Cassazione n. 1948/1989).La seconda possibilità è chiedere la riduzione del prezzo da pagare o pagato e il risarcimento degli eventuali danni. La terza scelta, imboccabile se l'opera ha vizi così gravi da renderla adatta al suo scopo, è pretendere la risoluzione del contratto. 

Quanto al ritardo della consegna, occorrerebbe leggere anche il preliminare di acquisto da Lei firmato, anche a caccia di eventuali clausole vessatorie.